PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Ogni donna ha il diritto di poter conservare per sé, per i propri congiunti o per chi ne abbia necessità, il sangue del proprio cordone ombelicale per scopi terapeutici, clinici o di ricerca. Nell'esercizio di tale diritto ogni donna è libera di scegliere se destinare il proprio cordone ombelicale a terzi, con atto libero e gratuito, o se conservarlo per uso personale.
      2. La raccolta e la conservazione del sangue del cordone ombelicale finalizzate alla produzione di cellule staminali emopoietiche sono sempre consentite sia per uso autologo che allogenico, ai sensi di quanto previsto dal comma 1.

Art. 2.
(Accreditamento).

      1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, autorizzano strutture private alla raccolta e alla conservazione di sangue del cordone ombelicale finalizzato alla produzione e alla conservazione di cellule staminali emopoietiche per uso personale.
      2. Ogni struttura privata, al fine di ottenere l'accreditamento di cui al comma 1, deve stipulare una convenzione con un centro trasfusionale accreditato per l'esecuzione dei test virali e della tipizzazione HLA dei campioni di sangue conservati nonché per rendere disponibili le informazioni sulle cellule staminali del cordone ombelicale raccolte nelle banche dati nazionali e internazionali costituite allo scopo.
      3. Nel caso di compatibilità HLA su sangue conservato da una struttura privata accreditata, il centro trasfusionale convenzionato provvede a:

 

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          a) richiedere l'autorizzazione al proprietario, fornendo, se richiesto, adeguata informativa medica;

          b) rimborsare il proprietario delle spese da questi sostenute;

          c) richiedere al soggetto privato, senza oneri a suo carico, il sangue del cordone ombelicale risultato compatibile e inviarlo alla struttura richiedente.

Art. 3.
(Cessione).

      1. Il cordone ombelicale, conservato presso le strutture accreditate di cui all'articolo 2, rimane di proprietà della donna. È sua facoltà cederlo o donarlo a chi ne fa richiesta. È in ogni caso espressamente vietato cederlo dietro compenso o renderlo oggetto di vendita o scambio di qualsiasi tipo.

Art. 4.
(Obblighi).

      1. I soggetti di cui all'articolo 2 sono obbligati a versare, per ogni sacca di sangue conservato, un contributo finalizzato alla ricerca sulle cellule staminali emopoietiche, secondo le modalità definite dal Ministro della salute, con proprio decreto.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.